Art. 1.
(Istituzione e composizione
della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vice-presidenti e da due segretari.